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ELEZIONI POLITICHE - IL VOTO DEI CITTADINI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO -NOTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO

(2008-02-15)

    Il diritto di voto per corrispondenza dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali ? consentito:

a) al personale appartenente ai reparti organici o facenti parte di equipaggi di nave delle Forze armate e delle Forze di polizia temporaneamente all?estero perch? impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

b) ai dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all?estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all?estero sia superiore a sei mesi, nonch?, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all?estero, ai loro familiari conviventi;

c) ai professori universitari, ordinari ed associati, ai ricercatori ed ai professori aggregati che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all?estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di convocazione dei comizi, si trovano all?estero da almeno tre mesi.

I soggetti previsti dalla lettera a) e b) possono presentare la domanda per partecipare al voto per corrispondenza al Comando o all'Amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome, cognome, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo della propria dimora all'estero e, ove possibile, i relativi recapiti.

Per i familiari conviventi ? prevista una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notoriet? dello stato di familiare del convivente. Il Comando o l'Amministrazione di appartenenza, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, dovr? far pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei richiedenti con gli elenchi distinti per comune di residenza.

I soggetti di cui alla lettera c), invece potranno far pervenire direttamente le loro domande all'ufficio consolare con le stesse modalit?.

Gli uffici consolari, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data delle votazioni in Italia, trasmetteranno a ciascun comune, con telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi che hanno fatto pervenire la domanda per l'ammissione al voto per corrispondenza all'estero. Entro le successive ventiquattro ore i comuni invieranno all'ufficio consolare l'attestazione dell'Ufficio elettorale con la quale si accoglie la domanda, in mancanza di cause ostative. Inoltre, gli elenchi elettorali saranno trasmessi alla Commissione elettorale circondariale, che provveder? a depennare gli elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione a provvedere ad apposita annotazione sulle medesime liste.

E? prevista, infine, la possibilit? di revocare la domanda di voto per corrispondenza mediante una espressa dichiarazione, datata e sottoscritta dall'interessato che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare.
Il Ministero dell'interno entro e non oltre il ventiseiesimo giorno antecedente alla data delle votazioni in Italia consegner? al Ministero per gli affari esteri le liste di candidati e i modelli delle schede elettorali relative alla circoscrizione Camera e alla circoscrizione Senato in cui ? compreso il Comune di Roma.

SCRUTINIO DEI VOTI
Le schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero ammessi al voto per corrispondenza vengono scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, dalla commissione elettorale circondariale dei comuni interessati. A tal fine vengono istituiti due o tre seggi speciali nei comuni interessati.(15/02/2008-ITL/ITNET)


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